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D.P.R. 15/06/1959 n. 393

Art. 42 - Dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei filoveicoli Gli autoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti:

a) di un dispositivo di frenatura di servizio che, agendo su tutte le ruote, permetta di regolarne la marcia e di arrestarli in modo rapido ed efficace, quali che siano le condizioni del carico e la pendenza della strada;

b) di un dispositivo di frenatura di soccorso che consenta l'arresto in uno spazio ragionevole nel caso di insufficienza del dispositivo di frenatura di servizio;

c) di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza. Negli autotreni il cui rimorchio sia destinato al trasporto di persone, negli autotreni e negli autoarticolati il cui rimorchio o semirimorchio sia di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e negli autosnodati il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico. Chiunque circola con un autoveicolo o un filoveicolo nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Art. 43 - Dispositivi di frenatura dei rimorchi I rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 750 chilogrammi e quelli che, pur non eccedendo detto peso, superino la metà del peso a vuoto del veicolo trattore, debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio che agisca su tutte le ruote. I rimorchi trainati da autovetture o da autoveicoli per trasporto promiscuo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio. I rimorchi debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche su strada in pendenza. Nei rimorchi destinati al trasporto di persone e nei rimorchi e semirimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico tale da assicurarne l'arresto in caso di rottura dell'attacco. Chiunque circola con un rimorchio nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Art. 44 - Dispositivi di frenatura dei motoveicoli e dei ciclomotori I motoveicoli e i ciclomotori con due ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti che agiscano uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore. Nei motoveicoli con tre ruote, ottenuti aggiungendo un elemento laterale ad un motociclo, sono sufficienti i dispositivi di frenatura di quest'ultimo. Tutti gli altri motoveicoli e i ciclomotori con tre ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti tali da consentire nel complesso la frenatura di tutte le ruote. I dispositivi di frenatura debbono permettere di arrestare il veicolo in modo rapido ed efficace. I veicoli indicati nel comma terzo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza. Chiunque circola con un motoveicolo o un ciclomotore nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 45 - Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione Gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori e i filoveicoli debbono essere muniti anteriormente di luci di posizione bianche o gialle; posteriormente di luci di posizione rosse; i rimorchi debbono essere muniti anteriormente di dispositivi a luce riflessa bianca e posteriormente di luci di posizione rosse. Detti veicoli debbono altresì essere muniti posteriormente di dispositivi a luce riflessa rossa. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti di proiettori emittenti fasci di luce bianca o gialla oppure bianca e gialla idonei ad assicurare la illuminazione a grande portata della strada con eliminazione dell'abbagliamento in fase di incrocio. È consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce anabbagliante e di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante. I ciclomotori debbono essere muniti soltanto di proiettori a luce anabbagliante. Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi debbono essere muniti di luci di arresto rosse, visibili da tergo che si accendono quando il conducente azioni il comando del dispositivo di frenatura di servizio. Gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi e le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, i veicoli su rotaie che circolano in sede promiscua e i motoveicoli, esclusi quelli asimmetrici e i motocicli debbono essere muniti di indicatori di direzione; tali indicatori debbono emettere luce lampeggiante bianca in avanti e arancione lateralmente e all'indietro. Gli autoveicoli che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti anteriormente di luci di ingombro bianche e posteriormente di luci di ingombro rosse; i rimorchi che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti posteriormente di luci di ingombro rosse. I rimorchi debbono essere muniti di dispositivi laterali a luce riflessa arancione. La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca. Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo è munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 46 - Dispositivi di segnalazione acustica Gli autoveicoli, i filoveicoli, motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica. Gli autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici di linea che percorrono le strade indicate nel primo comma dell'art. 108 debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica speciale. Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di allarme. Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione acustica o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo è munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente

articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 47 - Dispositivi silenziatori, per la retromarcia e per il fermo Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo idoneo a ridurre il rumore emesso dal motore. Gli autoveicoli e i motoveicoli di peso a vuoto superiore a 350 chilogrammi, nonché i filoveicoli debbono essere muniti di un dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi di peso complessivo a pieno carico DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. superiore a 35 quintali debbono avere in dotazione cunei che impediscano il movimento del veicolo quando venga meno l'azione dei dispositivi di frenatura. Chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo silenziatore manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Chiunque circola con uno dei veicoli indicati nei commi secondo e terzo, mancante del dispositivo per la retromarcia o non dotato di cunei è punito con la ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 48 - Visibilità Gli autoveicoli, i filoveicoli, nonché i motoveicoli, esclusi i motocicli, debbono essere costruiti in modo che il campo di visibilità del conducente sia tale che questi possa guidare con sicurezza. Inoltre debbono essere muniti di un dispositivo retrovisivo che consenta la visibilità della strada a tergo. Tutti i vetri montati sugli autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli, debbono essere costituiti di sostanze inalterabili, perfettamente trasparenti, tali da non deformare gli oggetti visti in trasparenza e non suscettibili di produrre schegge taglienti in caso di rottura. I vetri impiegati per i parabrezza debbono inoltre essere in grado di assicurare la visibilità, sia pure limitata, in caso di incrinatura. Gli autoveicoli, i filoveicoli e i motoveicoli con cabina chiusa debbono essere muniti di un dispositivo tergicristallo che assicuri la trasparenza del parabrezza in caso di pioggia o neve. Chiunque circola con un veicolo non avente il campo di visibilità indicato nel primo comma ovvero non munito di dispositivo tergicristallo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La stessa pena si applica al conducente che circola con un veicolo nel quale i vetri o il dispositivo retrovisivo manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento.

Art. 49 - Dispositivi per la percezione di segnalazioni I filoveicoli e gli autoveicoli che da soli o con rimorchio superino la lunghezza di dieci metri debbono essere muniti di un dispositivo atto ad agevolare la percezione delle segnalazioni fatte dai conducenti dei veicoli che intendono sorpassarli. Sono esenti dall'obbligo di detto dispositivo gli autobus e i filobus che effettuano servizio di linea solo nei centri abitati. Chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo per la percezione di segnalazioni manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal pre- sente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 50 - Pneumatici e sospensioni Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti. Detti veicoli debbono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal ministero dei lavori pubblici e dal ministero dei trasporti l'ammissibilità di sospensioni rigide. Chiunque circola con un veicolo nel quale i pneumatici o sistemi equivalenti manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero circola con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 51 - Posto di guida Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali debbono avere il posto di guida a destra. Chiunque circola con uno degli autoveicoli indicati nel precedente comma non avente il posto di guida a destra è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 52 - Dati di identificazione Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono portare impressi, in punti facilmente visibili, la marca della casa costruttrice, il tipo del veicolo ed il numero di identificazione del telaio. I veicoli di tipo omologato in conformità dell'articolo 53 debbono portare anche il numero d'ordine della serie del tipo omologato. Nei casi in cui il numero di identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere impresso a cura dell'ispettorato della motorizzazione civile un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ispettorato stesso. Chiunque contraffà, altera, cancella o rende comunque illeggibile il numero di identificazione del telaio di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio è punito con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Capo ii accertamenti tecnici

 

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